Beni pignorati da inserire in dichiarazione di successione
Il curatore dell’eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione di successione a norma dell’art. 28 comma 2 del DLgs. 346/90. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 457 pubblicata ieri.
Con riferimento ad una successione apertasi nel 2012, il curatore deve inserire nella dichiarazione anche gli immobili trasferiti con decreto di trasferimento (nell’ambito di una procedura esecutiva) nel 2014, sebbene non rinvenuti in sede di inventario, in quanto alla data di apertura della successione erano ancora nella titolarità del defunto.
Infatti, il pignoramento costituisce vincolo relativo di indisponibilità del bene pignorato, che rende inefficaci gli atti di alienazione compiuti sui beni pignorati nei soli confronti del creditore pignorante o dei creditori intervenuti.
Diverso sarebbe il caso del fallimento, per il quale l’art. 8 comma 2 del DLgs. 346/90 dispone che “si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento”.
Infine, l’Agenzia chiarisce che, per tali immobili, vi è l’obbligo, per il curatore, di trascrizione e di voltura a favore dell’eredità giacente, con conseguente obbligo di corrispondere le relative imposte, poiché l’obbligo di voltura e la trascrizione della dichiarazione di successione ha natura esclusivamente fiscale e “non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione” (art. 5 comma 2 del DLgs. 347/90).
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