Remunerazioni degli strumenti ibridi irrilevanti in capo all’emittente
Con la risoluzione n. 91, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento IRAP, in capo al soggetto emittente, delle remunerazioni previste dagli strumenti innovativi di capitale “Additional Tier 1”.
Nello specifico, la remunerazione è costituita da una cedola semestrale fissa commisurata al valore nominale del titolo, il cui pagamento può avvenire soltanto a valere sui c.d. distributable items. L’emittente ha la piena discrezionalità di non procedere al pagamento della cedola a favore dei portatori di tali titoli, senza che la mancata corresponsione possa qualificarsi come inadempimento contrattuale.
Tale meccanismo di piena discrezionalità comporta l’iscrizione di detti strumenti nel bilancio bancario IAS come componenti del patrimonio netto, nella voce 130 “Strumenti di capitale” del bilancio individuale e voce 140 del bilancio consolidato, con la conseguenza che le eventuali cedole corrisposte devono essere portate in riduzione delle “Riserve” (voci 140 e 150, rispettivamente del bilancio individuale e consolidato).
Ciò posto, ad avviso dell’Agenzia, la suddetta classificazione contabile comporta l’irrilevanza, in capo alla banca emittente, delle remunerazioni corrisposte.
Infatti, in accordo con lo IAS n. 32 (§ 35), “le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall’entità direttamente nel patrimonio netto”. In altri termini, le cedole corrisposte sono rilevate per cassa, una volta che ne sia stato deliberato il pagamento, in contropartita del patrimonio netto in luogo dell’iscrizione nel Conto economico.
Pertanto, le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP della banca.
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