Termine per la domanda di NASpI sospeso se la malattia è indennizzabile cessato il rapporto
Con il messaggio n. 4211 pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riguardo alla decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI nel caso di evento di malattia verificatosi prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
A tal proposito, tenendo conto della diversa disciplina della malattia e dell’indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro, l’Istituto di previdenza ha dapprima affrontato la questione dal punto di vista dei lavoratori a tempo indeterminato, per i quali la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta – e quindi coperta da relativa prestazione economica – anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In tali casi, la malattia comune, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale, indennizzabili dall’INPS e dall’INAIL, insorti dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, sospendono il termine di presentazione della domanda di NASpI per un periodo pari alla loro durata; i 68 giorni riprenderanno a decorrere, per la parte residua, alla fine del periodo indennizzato.
Invece, in caso di insorgenza di uno dei predetti eventi durante il rapporto di lavoro, che si protragga anche oltre la data di cessazione dello stesso, il termine per la presentazione di domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento indennizzato (cfr. Cass. nn. 27167/2009 e 17163/2011).
Il termine di 68 giorni non trova sospensione, e decorre secondo le regole ordinarie, nel caso in cui la tutela della malattia non sia riconosciuta oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad es. per i lavoratori a tempo determinato del settore commercio).
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