Non basta pagare il debito tributario per la non punibilità dei reati dichiarativi
Il pagamento deve avvenire prima della formale conoscenza dell’attività di accertamento; dopo tale conoscenza è ammissibile il patteggiamento
Con la sentenza n. 47287 depositata ieri la Cassazione ritorna sulle condizioni di ammissibilità del patteggiamento per reati tributari.
L’art. 13-bis comma 2 prevede, in termini generali per tutti i delitti previsti dal DLgs. 74/2000, che il patteggiamento possa essere richiesto solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 della stessa norma, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui al precedente art. 13 commi 1 e 2.
Il primo comma dello stesso art. 13-bis, dal canto suo, specifica il presupposto del patteggiamento, fuori dalle cause di non punibilità, nell’estinzione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi
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