Per i diritti previdenziali la domanda amministrativa è condizione di proponibilità di quella giudiziale
La Cassazione, con la sentenza n. 30670, depositata ieri, ha ribadito che la domanda amministrativa rappresenta condizione di proponibilità rispetto a ogni diritto previdenziale da azionare in sede giudiziaria, compreso, nello specifico, il diritto alla restituzione di contributi indebitamente versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense da parte del professionista.
I giudici di legittimità hanno precisato che quando si intenda far valere un diritto previdenziale (o assistenziale) non ancora riconosciuto o esercitato, la previa domanda in sede amministrativa è necessaria, avendo come fine quello di permettere l’antecedente valutazione amministrativa della pretesa, così come quello di ridurre il contenzioso giudiziario.
Nel caso di specie l’avvocato aveva proposto per la prima volta in sede giudiziaria domanda di restituzione dei contributi indebitamente versati a seguito del provvedimento di cancellazione dalla Cassa per incompatibilità, omettendo di proporre preventivamente la domanda in sede amministrativa.
I giudici di legittimità hanno così rilevato il difetto di un presupposto dell’azione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, dichiarando improponibile la domanda giudiziale avanzata dal professionista.
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