Niente rimborso IRAP per il sindaco socio di studio associato
L’istanza non può essere presentata dall’associazione professionale
Con l’ordinanza n. 30873, depositata ieri, la Cassazione ha negato a uno studio associato il diritto al rimborso dell’IRAP per le attività di sindaco svolte dai singoli associati.
Nello specifico, viene accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, atteso che i giudici di secondo grado non avevano considerato che la richiesta di rimborso proveniva dallo studio e non dai professionisti.
Il suddetto principio pare discostarsi da quello enunciato dalla medesima Cassazione nell’ordinanza n. 12495/2019, laddove il rimborso era stato considerato ammissibile anche nel caso di proposizione della relativa istanza da parte dell’associazione professionale.
In particolare, tale pronuncia ha affermato che le associazioni tra professionisti e gli studi associati non scontano l’IRAP
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41