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Niente rimborso IRAP per il sindaco socio di studio associato

L’istanza non può essere presentata dall’associazione professionale

/ Luca FORNERO

Mercoledì, 27 novembre 2019

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Con l’ordinanza n. 30873, depositata ieri, la Cassazione ha negato a uno studio associato il diritto al rimborso dell’IRAP per le attività di sindaco svolte dai singoli associati.
Nello specifico, viene accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, atteso che i giudici di secondo grado non avevano considerato che la richiesta di rimborso proveniva dallo studio e non dai professionisti.

Il suddetto principio pare discostarsi da quello enunciato dalla medesima Cassazione nell’ordinanza n. 12495/2019, laddove il rimborso era stato considerato ammissibile anche nel caso di proposizione della relativa istanza da parte dell’associazione professionale.
In particolare, tale pronuncia ha affermato che le associazioni tra professionisti e gli studi associati non scontano l’IRAP

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