Per l’illecita concorrenza non bastano violenze e minacce
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 49343/2019, hanno stabilito che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 513-bis c.p., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare o a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.
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