Non si registra la nota di variazione «indebita»
L’emissione del documento in assenza dei presupposti può far venire meno l’obbligo di registrazione in capo al ricevente
L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 disciplina le condizioni al ricorrere delle quali il cedente (prestatore) di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura può effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, registrando la variazione in esame anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.
A sua volta, in base a quanto disposto dal successivo comma 5 dell’art. 26 sopra richiamato, il cessionario (committente), nel caso in cui abbia già registrato l’originaria operazione di acquisto (di beni o servizi) nella propria contabilità, è obbligato ad annotare il documento di variazione ricevuto nel registro IVA delle vendite (art. 23 del DPR 633/72) o nel registro dei corrispettivi (art. 24 DPR
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