Recupero dei crediti d’imposta con termini a doppia gittata
La censura sull’inesistenza può rendere nullo l’atto per violazione dei termini decadenziali
Non esiste, nel sistema, una norma che preveda, a livello generale, specifici termini per il recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati.
Uno spunto deriva dall’art. 27 comma 16 del DL 185/2008, secondo cui, in caso di crediti inesistenti indebitamente compensati, l’avviso di recupero va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito in compensazione.
Si può dunque sostenere che i termini di recupero, da intendersi decadenziali, non hanno come dies a quo la presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, ma la data di utilizzo del medesimo in compensazione. Quanto esposto trova conferma nell’art. 1 del DL 124/2019, che, in merito al c.d. accollo fiscale, prevede il recupero,
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