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LAVORO & PREVIDENZA

La procedura concorsuale non blocca la prescrizione del Fondo di garanzia INPS

Le interruzioni della prescrizione intervenute nel rapporto tra lavoratore e datore non contano per il decorso del termine nei confronti del Fondo

/ Silvano IMBRIACI

Lunedì, 13 gennaio 2020

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La domanda del lavoratore per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia INPS (L. 297/1982) è soggetta all’ordinario termine prescrizionale di cinque anni previsto in relazione al diritto alla liquidazione del TFR (cfr. circ. INPS nn. 122/93 e 74/2008).
Per quanto riguarda i crediti diversi dal TFR, il termine di prescrizione è esplicitamente indicato dalla legge in un anno (art. 2, comma 5 del DLgs. 80/92). Il nodo controverso, recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32/2020, riguarda la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, tema questo che non può prescindere dalla risoluzione della preliminare questione circa la natura – retributiva o previdenziale – delle prestazioni erogate dal Fondo di

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