La procedura concorsuale non blocca la prescrizione del Fondo di garanzia INPS
Le interruzioni della prescrizione intervenute nel rapporto tra lavoratore e datore non contano per il decorso del termine nei confronti del Fondo
La domanda del lavoratore per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia INPS (L. 297/1982) è soggetta all’ordinario termine prescrizionale di cinque anni previsto in relazione al diritto alla liquidazione del TFR (cfr. circ. INPS nn. 122/93 e 74/2008).
Per quanto riguarda i crediti diversi dal TFR, il termine di prescrizione è esplicitamente indicato dalla legge in un anno (art. 2, comma 5 del DLgs. 80/92). Il nodo controverso, recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32/2020, riguarda la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, tema questo che non può prescindere dalla risoluzione della preliminare questione circa la natura – retributiva o previdenziale – delle prestazioni erogate dal Fondo di
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41