Premi assicurativi sospesi per il sisma da versare per intero in attesa della registrazione al RNA
Con le istruzioni operative del 14 gennaio 2020 pubblicate sul proprio sito, l’INAIL chiarisce alcuni aspetti legati al pagamento dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.
L’art. 48 comma 13 del DL 189/2016, come modificato dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DL 111/2019, stabilisce che il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo), con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L’art. 8 comma 2 del DL 123/2019 ha poi previsto che il versamento degli importi sospesi, di cui al citato art. 48, sia effettuato a decorrere dal 15 gennaio con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.
Tale riduzione è riconosciuta nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma (art. 8 comma 2-bis del DL 123/2019) ed è soggetta a registrazione nell’apposito Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).
L’INAIL precisa dunque che, in attesa della registrazione nel RNA, le aziende e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%. Per le modalità di versamento, a decorrere dal 15 gennaio, l’Istituto rinvia alla precedente circolare n. 28/2019.
Le domande da parte degli aventi diritto vanno trasmesse tramite PEC alla sede INAIL competente in base alla sede dei lavori o sede operativa, vale a dire l’indirizzo della PAT.
Nel caso in cui spetti l’aiuto, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio saranno utilizzate sulle rate rimanenti; mentre, in caso di pagamento in un’unica soluzione entro il 15 gennaio, tali somme saranno rimborsate dalla sede INAIL competente.
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