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NOTIZIE IN BREVE

Premi assicurativi sospesi per il sisma da versare per intero in attesa della registrazione al RNA

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 gennaio 2020

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Con le istruzioni operative del 14 gennaio 2020 pubblicate sul proprio sito, l’INAIL chiarisce alcuni aspetti legati al pagamento dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

L’art. 48 comma 13 del DL 189/2016, come modificato dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DL 111/2019, stabilisce che il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo), con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’art. 8 comma 2 del DL 123/2019 ha poi previsto che il versamento degli importi sospesi, di cui al citato art. 48, sia effettuato a decorrere dal 15 gennaio con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.
Tale riduzione è riconosciuta nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma (art. 8 comma 2-bis del DL 123/2019) ed è soggetta a registrazione nell’apposito Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

L’INAIL precisa dunque che, in attesa della registrazione nel RNA, le aziende e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%. Per le modalità di versamento, a decorrere dal 15 gennaio, l’Istituto rinvia alla precedente circolare n. 28/2019.
Le domande da parte degli aventi diritto vanno trasmesse tramite PEC alla sede INAIL competente in base alla sede dei lavori o sede operativa, vale a dire l’indirizzo della PAT.

Nel caso in cui spetti l’aiuto, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio saranno utilizzate sulle rate rimanenti; mentre, in caso di pagamento in un’unica soluzione entro il 15 gennaio, tali somme saranno rimborsate dalla sede INAIL competente.

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