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Versamenti dei contributi INPS sospesi per il sisma da effettuare tra il 15 e il 31 gennaio 2020

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 gennaio 2020

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Con il messaggio n. 125 pubblicato ieri, l’INPS fornisce alcune precisazioni in merito alle istruzioni, pubblicate con il messaggio n. 78/2020, per procedere al pagamento, entro il 15 gennaio 2020, dei contributi sospesi dal DL 189/2016 in seguito ai terremoti che hanno colpito il centro Italia tra il 2016 e l’inizio del 2017 (si veda “Contributi sospesi per il sisma da versare entro il 15 gennaio” del 14 gennaio 2020).

Al riguardo, l’Istituto di previdenza rende noto che la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020.

Inoltre, come ricorda l’INPS, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro, secondo quanto recentemente disposto dall’art. 8, comma 2-bis del DL 123/2019, è stato ridotto al 40%, a condizione che sia rispettata la normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis – con corrispondente obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, pena il versamento del 100% della quota a carico del datore di lavoro – e potrà essere versato in un’unica soluzione o mediante il pagamento rateizzato in un massimo di 120 rate mensili (sul punto si veda “Domande di professionisti e aziende per rateizzare i contributi sospesi per il sisma entro il 15 gennaio” del 9 gennaio 2020).

In proposito, viene precisato che:
- per le imprese del settore agricolo la riduzione in questione costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale);
- per le imprese del settore pesca, la riduzione dell’onere contributivo costituisce aiuto sottoposto alla registrazione nel SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).

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