ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Rinvio di un anno per i nuovi incarichi di revisione nelle srl non condivisibile

Mercoledì, 29 gennaio 2020

x
STAMPA

Gentile Direttore,
la posizione di Assonime con il Caso n. 1/2020 suscita disorientamento tra i professionisti della revisione. Nel Caso si afferma che gli incarichi di revisione legale conferiti, nel corso del 2019, a seguito dell’ampliamento della platea delle srl soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, con la modifica dell’art. 2477 c.c., possono essere correttamente eseguiti solo a partire dall’esercizio successivo a quello di nomina.

L’argomentazione principale a supporto di tale affermazione consiste nell’impossibilità, da parte del revisore, di svolgere verifiche nel corso dell’esercizio, come esplicitamente richiesto dall’art. 14, comma 1 del DLgs. 39/2010, specie nei casi in cui l’incarico sia stato conferito in prossimità del termine ultimo del 16 dicembre 2019, definito dal legislatore (si veda “Il 2020 è il primo esercizio per la revisione nelle srl con i nuovi parametri” di ieri).

A mio parere, il punto di vista dell’autorevole associazione non è in questo caso condivisibile.

Si consideri quanto segue.
Da quando (2012) l’obbligo di nomina viene anche subordinato al superamento di limiti dimensionali, l’art. 2477 c.c. è stato sempre applicato assoggettando a revisione, per la prima volta, il bilancio dell’esercizio in cui l’organo di controllo o il revisore vengono nominati, dopo l’approvazione del bilancio del secondo esercizio di superamento dei limiti. L’art. 379, comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII) non contiene alcuna disposizione che modifichi tale interpretazione.

Quando un incarico di revisione legale viene conferito per la prima volta, sono normalmente già trascorsi 4-5 mesi dell’esercizio oggetto di incarico (a volte anche 6-7), nei quali non è stato possibile svolgere verifiche “nel corso dell’esercizio”.

Con riferimento ai doveri del revisore di cui all’art. 14, comma 1 del DLgs. 39/2010, anche se l’incarico viene conferito a dicembre dell’esercizio soggetto a revisione, è possibile:
- svolgere procedure di revisione sufficienti e appropriate per pervenire a un giudizio professionale sul bilancio;
- verificare, sebbene a posteriori e non nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità. Quanto alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il principio di revisione (SA Italia) 250B precisa che questa verifica avviene attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all’espressione del giudizio sul bilancio.

L’eventuale impossibilità di svolgere procedure di revisione nel corso dell’esercizio non impedisce certo un’adeguata pianificazione del lavoro di revisione: la pianificazione è sempre condizionata dalle circostanze in cui il revisore si trova a operare. Si tratta di definire un percorso adeguato, non certo “ridotto”, ma “diverso”, rispetto al caso in cui sono possibili verifiche in corso d’esercizio, per pervenire allo stesso risultato.

Se l’impossibilità di svolgere procedure di verifica nel corso dell’esercizio comportasse effetti significativi, il revisore può emettere un giudizio con modifica, secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 705, per segnalare la limitazione subita.
Del resto questo già avverrà, nella maggioranza dei nuovi incarichi, con riferimento all’impossibilità, in assenza di adeguata contabilità di magazzino, di svolgere verifiche sull’esistenza delle rimanenze di apertura, come precisato dal documento del CNDCEC “La revisione legale nelle Nano imprese. Riflessioni e orientamenti operativi” di gennaio 2020.
Negli altri casi, in assenza di effetti pervasivi o significativi, il revisore, tutt’al più, potrà aggiungere nella sua relazione di revisione un paragrafo di “altri aspetti”, secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706, per segnalare la circostanza, totale o parziale, di impossibilità di svolgere verifiche nel corso dell’esercizio.

L’ampliamento della platea di srl soggette a revisione legale e la tempestiva attivazione di questo istituto costituisce una tutela per gli stakeholder, ma, prima ancora, costituisce una garanzia di corretta rendicontazione da parte degli amministratori e delle imprese stesse che Assonime rappresenta.


Gaspare Insaudo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

TORNA SU