Nuovi chiarimenti ministeriali sulla scelta del Presidente del collegio revisori degli enti locali
Per individuare il Presidente del collegio dei revisori, l’ente locale deve verificare, al momento della delibera di nomina, che il Presidente scelto, su base regionale, sia ancora presente nell’elenco dei revisori vigente a tale data. L’ha chiarito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con un parere del 14 febbraio.
Si ricorda che l’art. 57-ter comma 1 del DL 124/2019 convertito ha modificato l’art. 16 del DL 138/2011, prevedendo che il presidente del collegio dei revisori nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali e nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia nominato (scegliendolo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del DM 15 febbraio 2012 n. 23 o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche allo stesso regolamento) con una votazione a maggioranza assoluta dei membri, dal Consiglio, avendo come riferimento un elenco formato su base provinciale e non più regionale.
Richiamando un parere di alcuni giorni prima (si veda “Presidente del collegio revisori degli enti locali già nominabile col nuovo sistema” del 4 febbraio), il Ministero precisa che, dall’interpretazione letterale dell’art. 57-ter comma 1 lett. b) emerge che la scelta del componente con funzioni di presidente avviene tra i soggetti inseriti nella citata fascia 3 di cui al DM 23/2012. Il legislatore ha quindi indicato il regolamento ora vigente, cioè quello su base regionale.
In base al comma 2 dell’art. 57-ter, infatti, il Governo modifica il DM 23/2012, prevedendo che l’inserimento nell’elenco dei revisori avvenga a livello provinciale. Nelle more di questa modifica si applica la disciplina vigente: per individuare il Presidente del collegio, l’ente locale dovrà individuare il soggetto dagli elenchi, emessi dal sistema informatico e allegati al verbale di estrazione, previa verifica, al momento della delibera di nomina, che il Presidente scelto sia ancora presente nell’elenco dei revisori vigente.
Con un altro parere del 5 febbraio, il Ministero ha poi chiarito che per i nuovi incarichi per revisori degli enti locali affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi, suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti manifestate nella delibera di nomina (si veda “I nuovi compensi dei revisori degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019” del 5 gennaio 2019).
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