Bonus facciate anche per gli immobili strumentali delle imprese
Per i titolari di reddito d’impresa le spese si imputano per competenza, a prescindere dalla data del pagamento
Con riguardo al c.d. “bonus facciate” introdotto dall’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, la circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2020 ha precisato che la detrazione IRPEF/IRES, oltre a interessare gli edifici ubicati nelle zone A o B ai sensi del DM 1444/68, spetta anche se sono situati in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’agevolazione, oltre a riguardare tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, residenti e non residenti in Italia, siano essi soggetti all’IRPEF o all’IRES, si applica per gli interventi eseguiti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
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