Procedura rafforzata con limitazioni per le fusioni con indebitamento
L’applicazione è possibile quando c’è la compresenza di tre condizioni
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, l’art. 2501-bis comma 1 c.c. stabilisce l’inapplicabilità di tutte le semplificazioni e l’obbligatorietà degli ulteriori obblighi procedurali specifici ivi previsti (si veda “Specificità procedurali per informare sulla sostenibilità di fusioni previo LBO” del 28 gennaio 2020) “quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti”.
La procedura “rafforzata” prevista per le fusioni successive ad acquisizione con indebitamento trova dunque la sua applicazione quando sono compresenti tre condizioni:
- la fusione ha luogo tra società tra ...
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