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IMPRESA

Sull’obbligazione di pagare una fornitura effetti dell’emergenza incerti

Le obbligazioni pecuniarie sono ritenute sempre possibili, ma potrebbero essere concretamente inesigibili secondo buona fede

/ Cecilia PASQUALE

Mercoledì, 25 marzo 2020

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La possibilità che le misure di contenimento del COVID-19 escludano la responsabilità per inadempimento, secondo quando disposto dal nuovo comma 6-bis dell’art. 3 del DL 6/2020, va valutata in relazione al singolo contratto e alla prestazione dovuta. 

L’art. 91 comma 1 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), introducendo il comma 6-bis all’art. 3 del DL 6/2020, ha disposto che il giudice valuti sempre la possibilità che il rispetto delle misure di gestione dell’emergenza escluda la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., anche relativamente all’applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti (si veda “Le misure anti coronavirus possono far venir meno la responsabilità per inadempimento” del 21 marzo 2020).

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