Sull’obbligazione di pagare una fornitura effetti dell’emergenza incerti
Le obbligazioni pecuniarie sono ritenute sempre possibili, ma potrebbero essere concretamente inesigibili secondo buona fede
La possibilità che le misure di contenimento del COVID-19 escludano la responsabilità per inadempimento, secondo quando disposto dal nuovo comma 6-bis dell’art. 3 del DL 6/2020, va valutata in relazione al singolo contratto e alla prestazione dovuta.
L’art. 91 comma 1 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), introducendo il comma 6-bis all’art. 3 del DL 6/2020, ha disposto che il giudice valuti sempre la possibilità che il rispetto delle misure di gestione dell’emergenza escluda la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., anche relativamente all’applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti (si veda “Le misure anti coronavirus possono far venir meno la responsabilità per inadempimento” del 21 marzo 2020).
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