Nuova autocertificazione per gli spostamenti
Il DPCM del 22 marzo 2020, facendo seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, ha in parte modificato quanto disposto dai precedenti DPCM in relazione agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio nazionale.
L’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 – applicato su tutto il territorio italiano per effetto del successivo DPCM del 9 marzo 2020 – aveva consentito gli spostamenti delle persone fisiche solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il nuovo DPCM pone, all’art. 1 lett. b), il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con soppressione di quella parte dell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È già stato reso disponibile il nuovo modello di autocertificazione da parte della Polizia di Stato. Tra le altre misure previste dal nuovo DPCM si evidenzia la previsione della modalità di lavoro a distanza o agile quale condizione per continuare l’attività per le realtà produttive che sarebbero sospese per effetto dello stesso. Viene poi imposto il rispetto del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato sabato 14 marzo dalle parti sociali per le attività non sospese (si veda “Protocolli anti contagio COVID-19 obbligatori per l’azienda” del 16 marzo 2020).
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