Istruzioni a REDDITI SP e PF in corto circuito sulle svalutazioni crediti
Per un difetto di coordinamento, l’importo indeducibile delle svalutazioni appare indicabile in due distinti righi
Per i soggetti diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione (valore di prima iscrizione, in caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata) dei crediti stessi.
La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione (valore di prima iscrizione, in caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata) dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio (art. 106 comma 1 del TUIR).
Se in un esercizio l’ammontare complessivo ...
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