Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato con regime IMU dubbio
In attesa di un intervento legislativo, dovrebbero ritenersi applicabili le regole di versamento previste per l’analoga procedura di fallimento
In base al sesto comma dell’art. 10 del DLgs. 504/1992 istitutivo dell’ICI, come modificato con la L. 296/2006, che – a fronte del richiamo contenuto nel settimo comma dell’art. 9 del DLgs. 23/2011 – trova applicazione anche per l’IMU, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa è previsto che, per ciascun anno di possesso dell’immobile durante la procedura, l’imposta dovuta sia “prelevata”, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta maturata dall’apertura della procedura concorsuale, e fino alla vendita, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.
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