ANF al lavoratore che percepisce l’assegno ordinario
Il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) matura anche l’assegno al nucleo familiare.
Questa è la tesi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che, con l’approfondimento pubblicato ieri, esprimono una diversa posizione rispetto a quella presa dall’INPS.
L’Istituto previdenziale infatti, con la circolare n. 47/2020, attraverso la quale ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie in materia di cassa integrazione introdotte dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del DL 18/2020 (unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione del processo di concessione del trattamento), ha specificato che “durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”.
L’INPS arriva a tale conclusione in quanto il DM 3 febbraio 2016 n. 94343 (che contiene la disciplina del Fondo di integrazione salariale) non prevede espressamente l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare nei confronti dei lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario.
In verità, il medesimo decreto ministeriale non specifica nulla in merito all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare in favore dei predetti lavoratori. Pertanto, la posizione dell’Istituto si fonda su un vuoto normativo.
A sostegno della propria tesi, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro richiama anche l’art. 7 comma 9 del DM del 3 febbraio 2016 n. 94343 e l’art. 6 della L. 1115/1968. Il primo stabilisce che all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, mentre il secondo prevede che i lavoratori ammessi alla cassa integrazione guadagni spettano gli assegni familiari nella misura intera.
Pertanto, nel periodo in cui i lavoratori percepiscono l’integrazione salariale o l’assegno ordinario erogato dal FIS hanno il diritto anche all’assegno al nucleo familiare.
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