Escluso il regime «madre-figlia» per i dividendi percepiti dalla casa madre residente a Gibilterra
I dividendi distribuiti alla controllante residente a Gibilterra non possono fruire del c.d. regime “madre-figlia” (direttiva 2011/96/Ue) il quale dispone, in presenza di alcuni requisiti, l’esenzione da ritenuta “in uscita” sui dividendi erogati a soggetti non residenti.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, con sentenza di ieri, 2 aprile 2020, relativa alla causa C-458/18.
Nel caso di specie, una società di diritto bulgaro distribuiva, nel periodo dal 13 luglio 2011 al 21 aprile 2016, dividendi alla casa madre residente in Gibilterra, senza trattenere e assolvere ritenute alla fonte; la società bulgara riteneva, infatti, che la casa madre soddisfacesse i requisiti previsti all’art. 2 della direttiva 2011/96/Ue, in quanto equiparata a una società registrata nel Regno Unito (di cui all’allegato I, parte A della direttiva) e soggetta all’imposta sulle società a Gibilterra, considerata corrispondente alla “corporation tax nel Regno Unito” (di cui all’allegato I, parte B della direttiva).
Le conclusioni della Corte Ue si basano sull’assunto che l’ambito di applicazione della direttiva 2011/96/Ue non può essere esteso, per analogia, a società diverse da quelle indicate nell’Allegato I della medesima; quest’ultimo fornisce, infatti, un elenco espresso e tassativo delle società (parte A) e delle imposte (parte B) cui l’esenzione si applica.
Per quanto concerne il Regno Unito, prosegue la Corte, il regime madre-figlia si applica soltanto alle “società registrate a norma del diritto del Regno Unito” e assoggettate alla “corporation tax del Regno Unito”; al riguardo la Corte evidenzia, da un lato, che tra le società registrate a norma del diritto del Regno Unito non sono incluse le società registrate a Gibilterra e, dall’altro, che l’imposta riscossa a Gibilterra non costituisce una “corporation tax nel Regno Unito”.
Tenuto quindi conto che le nozioni di “società registrate a norma del diritto del Regno Unito” e di “corporation tax nel Regno Unito”, contenute nella direttiva, non riguardano le società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all’imposta sulle società, la Corte Ue conclude che queste ultime, in quanto non espressamente indicate dalla direttiva, non possono fruire del beneficio dell’esenzione da ritenuta alla fonte ivi previsto.
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