Superminimo individuale liberamente modificabile dalle parti
La riduzione del superminimo collettivo spetta invece alla successiva contrattazione collettiva e la rinuncia può essere fatta solo in sede protetta
In un periodo di crisi economica come quello che le imprese dovranno affrontare quale conseguenza della pandemia da COVID-19, risulta di fondamentale importanza disporre di strumenti in grado di attutirne gli effetti negativi.
Nelle strategie di contenimento dei costi del lavoro, uno degli strumenti più utilizzati è sicuramente quello della riduzione dei trattamenti retributivi che, oltretutto, evita la soluzione drastica del taglio del personale.
Oltre all’eliminazione o al ridimensionamento dei bonus dei dirigenti (soprattutto in merito alla componente legata all’andamento economico aziendale), il superminimo viene spesso individuato quale voce da contenere e, se possibile, eliminare. La modifica di tale istituto, infatti, non solo rappresenta un sacrificio incidente in misura sostenibile
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