Potenziata l’operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI
Garanzia concessa a titolo gratuito; l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal comma 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31 dicembre 2020, volte a potenziarne, snellirne e ampliarne l’operatività.
Innanzitutto, viene stabilito che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento, di cui all’art. 10 comma 2 del DM 6 marzo 2017.
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.
La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria
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