Rimborso IVA non precluso se la S.O. non effettua operazioni
Il rimborso nell’altro Stato Ue spetta anche ai soggetti passivi che si sono ivi identificati ai fini IVA
La direttiva 2008/9/Ce disciplina il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro dell’Ue diverso da quello in cui è stata addebitata l’imposta. Tale normativa trova recepimento negli artt. 38-bis1 e 38-bis2 del DPR 633/72 che regolano, rispettivamente, il rimborso dell’IVA assolta:
- in altri Stati membri, da soggetti passivi stabiliti in Italia;
- in Italia, da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.
Per ottenere il rimborso dell’IVA, il soggetto passivo non stabilito deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nel Paese di stabilimento. Il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione applicata in quest’ultimo, in caso di applicazione del meccanismo del pro rata (art. 6 della
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