Il legislatore «dimentica» i commercialisti nella procura a distanza
Il DL 18/2020 circoscrive l’ambito applicativo agli avvocati, ma si ritiene possibile estendere a tutte le categorie di difensori le modalità semplificate
L’art. 83 del DL 18/2020 ha previsto, al comma 20-ter, con una disposizione introdotta in sede di conversione dalla L. 27/2020, che “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in
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