Orientamento restrittivo della Cassazione sulle omesse ritenute
Il residuare di un margine di scelta rispetto all’effettuazione o meno del pagamento è inconciliabile con il concetto di forza maggiore
Sempre attuale è il tema della possibile rilevanza della crisi di liquidità rispetto ai reati di omesso versamento. Crisi che potrebbe incidere anche sulla possibilità di sanare il debito fiscale e, così, avvalersi della causa di non punibilità prevista all’art. 13 del DLgs. 74/2000.
Su questi due aspetti si sofferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15218, depositata ieri, in un procedimento avente ad oggetto il delitto di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate, così come disciplinato dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000.
Seguendo il più severo e restrittivo orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene riaffermato il principio per cui il residuare (pur nella crisi) di un margine di scelta rispetto all’effettuazione o meno del pagamento è inconciliabile
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