Riduzione all’80% degli acconti 2020 «previsionali» confermata
Per l’acconto IRAP la norma resta di fatto applicabile ai soli soggetti tenuti al pagamento di entrambe le rate
A seguito della conversione in legge del DL 23/2020 (c.d. DL “liquidità”), viene confermata l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”), a condizione che l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base dei modelli REDDITI e IRAP 2021.
Di fatto, quindi, la misura dei suddetti acconti si riduce all’80%, ove calcolati con il c.d. criterio previsionale.
Atteso che la formulazione dell’art. 20 non ha subito modifiche nell’iter di conversione, restano validi i chiarimenti resi dalla circ. ...
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