Valorizzazione edilizia anche se una minima parte del fabbricato è esclusa
In questo caso agevolazioni applicabili purché, entro 10 anni dall’acquisto, venga rivenduto il 75% della superficie totale originaria dell’intero fabbricato
Le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all’art. 7 del DL 34/2019, possono trovare applicazione anche per l’acquisto di un fabbricato non “intero”, ove la parte esclusa sia molto ridotta rispetto alla cubatura totale e, purché, entro 10 anni dall’acquisto, venga rivenduto il 75% della superficie totale originaria dell’intero fabbricato.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 203, pubblicata ieri, in materia di agevolazioni per la valorizzazione edilizia.
Si ricorda brevemente che l’art. 7 del DL 34/2020 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro), per i trasferimenti, anche esenti da IVA di interi fabbricati ...
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