Prededuzione del professionista garantita fuori dagli atti di frode
L’omesso deposito della cauzione per la procedura non equivale alla consapevolezza o partecipazione alla frode
La funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista in relazione alla presentazione di una domanda di concordato preventivo, ai fini della prededuzione del relativo credito, non può restare inficiata dagli inadempimenti del debitore che conducano – come nel caso di mancato deposito delle somme (cautio pro expensis) ai sensi dell’art. 163 comma 2 n. 4 del RD 267/42 – alla revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che la condotta del debitore integri atti di frode e a essi abbia partecipato (o sia stato pienamente consapevole) il professionista.
Nel caso esaminato dalla Cassazione n. 13596/2020, alcuni professionisti proponevano l’opposizione allo stato passivo del fallimento per il mancato riconoscimento della prededuzione sul credito derivante dall’attività ...
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