Ribadita l’IMU sugli impianti di risalita
Svolgono un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste e vanno accatastati nella categoria D/8
Con l’ordinanza n. 8186/2020 la Cassazione è tornata a occuparsi del corretto classamento degli impianti di risalita (funivie, sciovie, seggiovie e simili), ribadendo in sostanza che l’impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste sciistiche e, come tale, non può che essere classificato nella categoria catastale speciale D/8, in luogo di quella particolare E/1 sostenuta dalla società contribuente.
Si tratta ormai di un consolidato insegnamento della Suprema Corte (fra le ultime, le ordinanze gemelle nn. 6838 e 6839 del 2019), che ha valorizzato sia la tesi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, sia, per conseguenza, quella dei Comuni ai fini del corretto trattamento ICI/IMU (o IMI per i Comuni della
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