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Apertura di partita IVA necessaria per l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 luglio 2020

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Con la risoluzione n. 41, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti dai medici che svolgono l’attività di continuità assistenziale costituiscono redditi di lavoro autonomo professionale, con obbligo di apertura della partita IVA.

Il rapporto lavorativo che si instaura tra l’Azienda sanitaria e il medico sostituto per l’espletamento dell’attività di continuità assistenziale non assume le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, trattandosi di incarico contenuto entro predefiniti limiti di tempo e assegnato, nel rispetto di specifiche graduatorie, a soggetti iscritti ad albo professionale nel possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente. Sulla base di tali elementi, è stato quindi rilevato come la tipologia di rapporto che si instaura tra l’Azienda e il medico sostituto sia inquadrabile, dal punto di vista fiscale, nell’ambito del lavoro autonomo.

Ciò posto, per delineare la tipologia reddituale ricorrente nel caso specifico, è valutata la natura abituale, oppure occasionale, dell’attività.
Si verte nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale, di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR, ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. Per contro, si verte nell’ambito del reddito diverso, di cui all’art. 67 comma 1 lett. l del TUIR, nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale.
A tale riguardo, l’Agenzia ritiene determinante il fatto che, per svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, sia richiesta l’iscrizione all’albo professionale, circostanza indicativa della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione (in tal senso, ris. n. 88/2015).

Conseguentemente, ricorrendo l’esercizio di un’attività professionale abituale, si rende necessaria l’apertura di un’autonoma posizione ai fini IVA (con apertura di partita IVA e fatturazione delle prestazioni) e la dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo professionale ai fini IRPEF. Ricorrendo le condizioni necessarie, risulterebbe inoltre possibile l’accesso al regime forfetario (ex L. 190/2014).

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