Insolvenza internazionale collegata alla residenza della persona fisica
La localizzazione dei beni è uno dei criteri per determinare il centro degli interessi principali del debitore
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-253/19, ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza internazionale per l’apertura di una procedura di insolvenza, l’art. 3 par. 1 commi 1 e 4 del Reg. Ue 2015/848 deve essere interpretato nel senso che la presunzione secondo cui il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente coincide con la sua residenza abituale non è confutata per la sola circostanza che l’unico immobile di tale persona è situato fuori dallo Stato membro di residenza.
Nel caso di specie, due coniugi, residenti nel Regno Unito (ove svolgevano anche un’attività lavorativa), chiedevano l’apertura di una procedura d’insolvenza ...