Per chi non esercita la professione ma ricopre cariche di sindaco obbligo di formazione continua
Con il P.O. n. 68/2020 il CNDCEC risponde a un quesito formulato lo scorso 28 maggio, dove si chiedeva se gli iscritti che dichiarino di non esercitare la professione neanche occasionalmente ma ricoprano la carica di sindaco effettivo o supplente in società o enti possano essere esonerati dallo svolgere l’attività formativa obbligatoria prevista per i commercialisti.
Nel documento si evidenzia innanzitutto che:
- l’art. 8 comma 3 del Regolamento attualmente vigente per la formazione professionale continua degli iscritti all’Albo dispone espressamente l’esonero dall’obbligo della formazione continua per coloro che non esercitino neppure occasionalmente la professione;
- secondo il successivo comma 4, al fine di ottenere l’esenzione, è necessario presentare una dichiarazione nella quale l’iscritto attesti di non essere in possesso di partita IVA, di non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza e di non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Pertanto, l’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le condizioni sopraindicate. Nel caso di specie, quindi, non può essere previsto l’esonero, ricorrendo le prime due condizioni ma non la terza, in quanto l’esercizio dell’attività professionale si realizza nelle forme dell’assunzione di incarichi per lo svolgimento dei quali è necessario “mantenere alto il livello di competenza professionale e tecnica” che qualifica le prestazioni fornite nell’ambito degli stessi.
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