Per il Garante Privacy si possono pubblicare i dati dei beneficiari dell’indennità COVID-19
Con un comunicato stampa, ieri il Garante della privacy ha chiarito la propria posizione sulla vicenda dei parlamentari che hanno chiesto l’indennità COVID-19.
“Sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato” precisa il Garante, richiamando l’art. 26, comma 4 del DLgs. 33/2013, in base al quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui allo stesso articolo se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Per il Garante, ciò vale, a maggior ragione, rispetto a chi, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (vengono richiamati, ad esempio, gli artt. 9 della L. 441/1982 e 5 del DL 149/2013, conv. L. 13/2014).
Il Garante ha contestualmente reso noto che sarà aperta un’istruttoria sulla metodologia seguita dall’INPS rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse.
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