Acquisto di quote residue della casa in comunione con scomputo delle imposte versate
L’Agenzia delle Entrate afferma che una diversa interpretazione comporterebbe una doppia imposizione, ai fini delle imposte indirette
La risposta n. 276 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri affronta una situazione tutt’altro che infrequente in caso di acquisto di immobili da parte di coniugi in comunione legale dei beni.
Secondo quanto espresso anche dall’Agenzia delle Entrate al § 2.2.27 della circolare n. 19/2001, a norma dell’art. 177 comma 1 lett. a) c.c. gli acquisti operati, anche singolarmente, dai coniugi in comunione legale dopo il matrimonio, rientrano nella comunione stessa e quindi devono essere attribuiti, per il 50% a ciascun coniuge.
Se entrambi i coniugi si trovano in possesso dei requisiti indicati dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, l’agevolazione riguarda l’intero valore dell’immobile acquistato, purché entrambi
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