Per la prova del trasporto intra-Ue dichiarazione dell’acquirente flessibile
Il contenuto è integrabile, il termine è ordinatorio ed è ammessa la dichiarazione riepilogativa
A partire dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (art. 45-bis del Regolamento Ue 282/2011) armonizzate e semplificate in tema di prova del trasporto all’interno dell’Unione in occasione di cessioni intra-Ue; ciò al fine di rendere più agevole la verifica di uno dei presupposti essenziali per la qualificazione dell’operazione quale cessione intra-Ue di beni, non imponibile per il cedente e soggetta ad IVA ad opera del cessionario mediante inversione contabile.
A norma dell’art. 45-bis par. 1 lett. b) punto i) del regolamento, nel caso in cui il trasporto sia posto a carico dell’acquirente, questi è tenuto a fornire al venditore una dichiarazione scritta la quale attesti che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41