Integrazione dei motivi in appello in situazioni circoscritte
È ammessa quando in primo grado non è stata possibile l’integrazione
Nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, mentre le memorie illustrative non possono costituire veicolo di nuovi motivi di gravame a sostegno della impugnazione dell’atto impositivo (poiché in ordine ad essi si determinerebbe un surrettizio prolungamento dei termini per la proposizione del ricorso), i motivi aggiunti, di cui all’art. 24 del DLgs. n. 546/1992 sono ammessi con le modalità di notificazione e nelle sole peculiari ipotesi previste da tale norma, cioè quando la loro proposizione sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per opera della Commissione.
Ciò in ragione del fatto che il processo tributario rimane caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto ...
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