Liquidazione del dovuto all’altro coniuge con ricostituzione della comunione
Anche a seguito dello scioglimento della comunione legale, il coniuge che ha agito senza consenso può immettere il valore nella comunione ordinaria
Il coniuge in regime di comunione, che ha acquistato strumenti finanziari e li ha successivamente alienati senza il consenso dell’altro, può liquidare quanto dovuto all’altro coniuge facendolo confluire nella comunione ordinaria, se nel frattempo la comunione legale si è sciolta per una delle cause di cui all’art. 191 c.c., purché non sia intervenuta la divisione.
Questo è il principio espresso dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 18156, pubblicata ieri.
Nel caso di specie, un soggetto in regime di comunione legale acquistava strumenti finanziari e, successivamente, li alienava senza il consenso dell’altro coniuge.
Accertata sia l’appartenenza alla comunione legale degli strumenti finanziari, sia la conseguente illegittimità dell’alienazione effettuata ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41