L’indennità di trasferta è retribuzione se sede di assunzione e dei lavori coincidono
Per beneficiare del regime previdenziale di favore è necessaria un’attenta analisi civilistica
Il trattamento previdenziale delle indennità di trasferta o missione, in particolare per il personale impiegato in cantieri edili temporanei, presenta degli aspetti critici cui un recente intervento della Cassazione offre spunti per alcune riflessioni.
Va detto che l’ordinamento non definisce la fattispecie della trasferta che trova, invece, negli interventi giurisprudenziali la declinazione dei caratteri che delimitano i confini dell’istituto.
La trasferta riguarda i lavoratori subordinati e gli elementi che la caratterizzano sono il temporaneo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alla sede di lavoro, individuata generalmente nel contratto di assunzione, l’unilateralità della disposizione in missione da parte del datore di lavoro, lo svolgimento
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