Senza opposizione all’esecuzione impossibile il risarcimento del danno
Principio inapplicabile nel caso in cui non fosse prevista per l’esecutata l’opposizione all’esecuzione
Spetta il risarcimento dei danni patiti dalla debitrice che abbia subito l’esecuzione esattoriale portata a termine dall’agente per la riscossione, nonostante il debito tributario fosse quasi integralmente estinto e, comunque, ridotto sotto il limite di 8.000 euro previsto dall’art. 76 del DPR 600/73 vigente ratione temporis per poter procedere alla vendita forzata dell’immobile, anche se l’esecutata non ha presentato atto di opposizione all’esecuzione. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17661 del 25 agosto 2020.
La società debitrice esecutata esercitava l’azione prevista dall’art. 59 del DPR 602/73 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’esecuzione esattoriale portata a termine nonostante ...
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