Deducibile dall’asse ereditario la quota residua di mutuo per ristrutturazione
Esclusa la deduzione con riferimento a debiti contratti per l’acquisto di beni non compresi nell’attivo ereditario
È deducibile dalla base imponibile dell’imposta di successione la quota residua di mutuo fondiario contratto dal defunto per la ristrutturazione di un complesso immobiliare, in quanto non costituisce debito contratto “per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario”, indeducibile ex art. 22 comma 1 del DLgs. 346/90.
Questo è il parere formulato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta interpello n. 342, pubblicata ieri.
Nel caso di specie, il legatario che aveva presentato denuncia di successione chiedeva di chiarire la correttezza dell’inserimento tra le passività deducibili del debito nascente da un contratto di mutuo fondiario intercorso tra la defunta, il legatario e la banca per la ristrutturazione di un complesso immobiliare
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