Gruppo IVA in continuità anche con scissione della capogruppo
Nel caso esaminato dalle Entrate la società scissa risulta controllata da una società estera non partecipante al gruppo
“Coerentemente ai principi affermati in sede di prassi amministrativa a proposito della disciplina della liquidazione IVA di gruppo di cui all’articolo 73, comma 3, del DPR 633 del 1972”, la scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA ex art. 70-bis e ss. del DPR 633/72 a favore di una società neocostituita non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito, se la scissione:
- coinvolge esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo IVA;
- non realizza “nella catena di controllo, l’ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti”;
- e non determina “il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti”.
Questa la statuizione di carattere generale che viene formulata
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