Il modello 770 non basta a provare il rilascio al sostituito delle certificazioni delle ritenute
Con la sentenza n. 25988, depositata ieri, la Corte di Cassazione torna sul tema del valore del “modello 770” quale elemento di prova della commissione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.
Alla luce della modifica apportata dal DLgs. 158/2015 all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 (che ha esteso l’ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro), i giudici di legittimità ritengono che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione del modello 770.
D’altra parte, per provare il rilascio delle certificazioni, non è necessaria di per sé l’acquisizione materiale delle certificazioni stesse, perché ben possono supplire prove documentali anche di altro genere o prove orali, in primis le dichiarazioni rese dal sostituito (Cass. SS.UU. n. 24782/2018).
Al riguardo, è stato peraltro recentemente notato – ed il principio viene ribadito dalla sentenza in commento – che non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell’entità dell’inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice (Cass. n. 13610/2019).
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