Indennità erogate dalle Casse previdenziali private ai professionisti malati di COVID-19 non imponibili
Con la risposta a interpello n. 395, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono imponibili le indennità straordinarie erogate dall’ente di previdenza e di assistenza di una categoria professionale agli iscritti che, a causa del contagio da COVID-19, siano stati obbligati all’isolamento domiciliare, oppure ricoverati in strutture ospedaliere.
Tale indennità, che trova il suo presupposto nel regolamento dell’ente, è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da COVID-19, sulla base dell’attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto.
Analogamente a quanto già precisato nella circ. n. 20/2011 (§ 5.7), si tratterebbe di erogazioni concesse, occasionalmente, per finalità assistenziali dell’ente previdenziale di appartenenza. Le stesse pertanto non rilevano sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, non essendo riconducibili ad alcuna categoria di reddito.
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