Compendio unico da costituire entro la presentazione della dichiarazione di successione
Il compendio unico, che consente di applicare le agevolazioni previste dall’art. 5-bis del DLgs. 18 maggio 2001 n. 228, deve essere costituito entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione e l’atto deve essere allegato ad essa.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 396, pubblicata ieri.
Nel caso di specie, un imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) aveva ricevuto per successione ereditaria alcuni terreni che coltivava da tempo (conducendoli in affitto) in quanto funzionali all’impresa agricola di cui è titolare.
Atteso che tali terreni avevano superficie e qualità sufficiente per la costituzione di un “compendio unico”, il contribuente intendeva applicare sul trasferimento successorio le agevolazioni per il compendio unico, come previste dall’art. 5-bis del DLgs. n. 228/2001.
In questo contesto, il contribuente chiedeva entro quale termine egli dovesse stipulare l’atto di “costituzione” del compendio, per poter applicare le agevolazioni alla successione, posto che la norma agevolativa precisa che “la costituzione del compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento”.
L’Agenzia delle Entrate in primo luogo ricorda che le agevolazioni per il compendio unico spettano solo in presenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive indicate dalla legge e che, a tal fine, il contribuente deve “impegnarsi a costituire il compendio unico ed a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento”.
Quindi, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’atto notarile di costituzione del compendio unico, nel caso di acquisto per successione, deve avvenire entro la presentazione della dichiarazione di successione, atteso che dovrà essere allegato a essa.
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