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Occorre coerenza sugli omessi versamenti

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 settembre 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 26519, depositata ieri, ha stabilito che è da annullare la sentenza d’appello che conferma la condanna per omesso versamento di ritenute “previdenziali” (art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 convertito) per l’amministratore di una società il quale, pur avendo ottenuto affidamenti bancari, a mezzo di garanzie personali, potenzialmente “capienti” rispetto al debito previdenziale, non provveda al relativo versamento, qualora nessuna considerazione sia attribuita a una sentenza di assoluzione per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), relative allo stesso periodo, in cui l’improvvisa perdita delle commesse e degli appalti veniva rappresentata come una causa di forza maggiore idonea a escludere l’elemento soggettivo della fattispecie.

L’identità del periodo interessato, così come la natura parimenti omissiva delle fattispecie in questione, non consente di ignorare la decisione, dovendosi, nel caso in cui si intenda confermare la pronuncia di condanna di primo grado, provvedere a una “motivazione rafforzata” volta sia a illustrare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento, che a confutare gli argomenti della pronuncia assolutoria, dando conto delle ragioni della loro incompletezza o incoerenza, tali da giustificare le opposte conclusioni.

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