ACCEDI
Mercoledì, 2 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Nella permuta l’esecuzione parziale della prestazione è un «acconto» ai fini IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 settembre 2020

x
STAMPA

Nell’ambito di un’operazione permutativa che prevede la cessione di un bene a fronte dell’esecuzione di una pluralità di prestazioni di servizi da parte del cessionario, il ricevimento, da parte del cedente, di una delle prestazioni pattuite costituisce pagamento del corrispettivo, limitatamente al valore del servizio prestato e, pertanto, la cessione si considera effettuata in tale momento limitatamente al suddetto valore.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19930 depositata ieri.
In sostanza, la Corte riconosce che nell’ambito di una permuta l’esecuzione di parte delle prestazioni pattuite come corrispettivo dell’altra operazione costituisce pagamento parziale di quest’ultima e ne determina l’effettuazione, ai fini IVA, limitatamente al relativo valore.

Nel caso specifico, l’operazione aveva a oggetto la cessione di un terreno a fronte dell’esecuzione, da parte della cessionaria, di lavori di ristrutturazione, e la cessione era sospensivamente condizionata all’esecuzione di tali opere. Poiché la cessionaria, in relazione ai lavori eseguiti, aveva emesso due fatture, nel 2002 e nel 2003, mentre la cedente aveva emesso fattura per la cessione del terreno soltanto nel 2007, al termine della totalità dei lavori, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a quest’ultima l’omessa fatturazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipula dell’atto o nel momento in cui si producono gli effetti traslativi, se ciò avviene posteriormente. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, o viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Con riferimento al caso specifico, dunque, il ricevimento, da parte della società cedente, dei lavori di ristrutturazione equivale al pagamento parziale del corrispettivo della cessione del terreno e fa sorgere l’obbligo di emissione della fattura per il relativo importo.

TORNA SU