Le agevolazioni prima casa in successione vanno richieste dall’erede che soddisfa le condizioni
Le agevolazioni per l’acquisto per successione della “prima casa” consentono, a norma dell’art. 69 comma 3 della L. 342/2000, di applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ove anche uno solo dei beneficiari sia in possesso delle condizioni agevolative. Tuttavia, è necessario che il soggetto titolare dei requisiti agevolativi (l’art. 69 comma 4 della L. 342/2000 letteralmente richiama “l’interessato”) attesti le condizioni di legge, mediante le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, e richieda il beneficio nella dichiarazione di successione o con una dichiarazione integrativa. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza n. 20132 depositata ieri.
Pertanto, nel caso di specie, in cui la dichiarazione di successione era stata presentata da un erede che non era in possesso delle condizioni agevolative di prima casa, per poter applicare il beneficio era necessario che l’erede titolare dei requisiti presentasse una dichiarazione integrativa o modificativa nella quale rilasciasse le dichiarazioni richieste dalla legge e richiedesse il beneficio.
Diversamente, mancherebbe la “diretta relazione tra il bene ed il soggetto beneficiario dell’agevolazione”, non essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, la mera situazione di fatto (ovvero che uno degli eredi era titolare delle condizioni agevolative), essendo necessario che il contribuente invochi il beneficio.
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