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Soggetti a ritenuta i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche

/ REDAZIONE

Venerdì, 25 settembre 2020

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 406 di ieri, 24 settembre 2020, ha ritenuto che, qualora le quote di partecipazione agli OICR non siano comprese negli attivi a copertura delle riserve matematiche dei rami di vita, sui proventi da esse derivanti devono essere applicate le ritenute nella misura del 26% previste dall’art. 26-quinquies comma 1 del DPR 600/73, nonché dall’art. 10-ter commi 1 e 2 della L. 77/83.

L’art. 26-quinquies comma 5-bis del DPR 600/73 prevede l’esclusione da ritenuta d’acconto per i proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi “posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita”. Analoga esenzione è prevista dall’art. 10-ter comma 4-bis della L. 77/83. 
Sulla base del tenore letterale della norma, l’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, ritenuto la suddetta esenzione non operante rispetto ai proventi derivanti dagli attivi posti a copertura delle riserve tecniche, aventi una classificazione di bilancio differente rispetto alle riserve matematiche.

Al riguardo, è richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. nn. 15407/2017 e 4333/2016) secondo cui in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono norme eccezionali di stretta interpretazione, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa considerati.

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